Procedura applicabile agli obblighi di lasciare il territorio francese

Indice

CAA di Nancy, 9 dicembre 2013, n. 12NC01705

L’obbligo di lasciare il territorio francese, più comunemente denominato OQTF, costituisce oggi una delle principali misure di allontanamento che possono essere adottate nei confronti di un cittadino straniero che non disponga, o non disponga più, del diritto di soggiorno in Francia.

Tale decisione amministrativa può essere adottata in diverse situazioni previste dal Codice in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e di diritto d’asilo (CESEDA). In particolare, può essere pronunciata quando a uno straniero è stato negato o revocato un titolo di soggiorno, quando si trova in situazione irregolare o in determinati casi legati a una domanda di asilo.

La procedura applicabile agli OQTF ha tuttavia subito importanti evoluzioni negli ultimi anni. La ricodificazione del CESEDA, entrata in vigore il 1° maggio 2021, seguita dalla legge n. 2024-42 del 26 gennaio 2024 e dai decreti emanati nel 2024 e nel 2026, ha profondamente modificato il contenzioso relativo alle misure di allontanamento.

La giurisprudenza relativa al diritto di essere ascoltati rimane tuttavia fondamentale. La Corte amministrativa d’appello di Nancy aveva già ribadito, in una sentenza del 9 dicembre 2013, che lo straniero doveva poter far valere in modo utile ed efficace le proprie osservazioni prima dell’adozione di una decisione suscettibile di arrecargli pregiudizio.

Il diritto di essere ascoltati prima di un provvedimento di espulsione (OQTF)

Il diritto di essere ascoltato costituisce un’importante garanzia per ogni straniero oggetto di un procedimento che possa sfociare in un provvedimento di allontanamento.

Tale principio deriva, in particolare, dal diritto dell’Unione europea e dal rispetto dei diritti della difesa. Esso implica che l’interessato possa far valere, in modo utile ed efficace, il proprio punto di vista prima che l’amministrazione adotti una decisione sfavorevole.

Nella sua sentenza del 9 dicembre 2013, n. 12NC01705, la Corte amministrativa d’appello di Nancy aveva così ricordato, riferendosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che l’amministrazione doveva consentire alla persona interessata di presentare osservazioni scritte o orali prima dell’adozione di una decisione suscettibile di arrecargli pregiudizio.

Questa garanzia non significa tuttavia che il il prefetto sarebbe sistematicamente obbligato a convocare lo straniero a un colloquio individuale.

La mancata concessione di un colloquio non costituisce automaticamente una violazione dei diritti dello straniero

Il diritto di essere ascoltati non deve essere equiparato a un diritto automatico a beneficiare di un colloquio con i servizi prefettizi.

Secondo la giurisprudenza, l’amministrazione non è necessariamente tenuta a organizzare d’ufficio un colloquio prima di ogni decisione di allontanamento. L’essenziale è che allo straniero sia stata data la possibilità di presentare in modo efficace gli elementi suscettibili di influenzare la decisione prevista.

Questa distinzione è particolarmente importante nella pratica. Uno straniero non può quindi ottenere automaticamente l’annullamento di un’OQTF per il solo fatto di non essere stato convocato a un colloquio specifico prima della sua emissione.

Il giudice amministrativo esamina concretamente le condizioni in cui l’interessato ha potuto presentare le proprie osservazioni e le circostanze del procedimento.

Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato tale approccio, in particolare nella sua giurisprudenza relativa al diritto di essere ascoltati prima di un’OQTF. L’amministrazione deve consentire allo straniero di esporre in modo efficace il proprio punto di vista, ma non è tenuta a organizzare sistematicamente una nuova audizione qualora questi abbia già avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Questa giurisprudenza recente deve oggi essere privilegiata rispetto alle sole decisioni precedenti del 2013.

Un provvedimento di espulsione (OQTF) deve essere oggetto di un esame individuale

Il prefetto non può emettere un provvedimento di espulsione (OQTF) in modo puramente automatico.

L’amministrazione deve procedere a un esame approfondito della situazione personale dello straniero prima di prendere una decisione. Tale obbligo riguarda in particolare gli elementi che potrebbero incidere sul diritto di soggiorno o sulla possibilità di procedere all’allontanamento.

Si può quindi tenere conto della situazione familiare, della durata della permanenza in Francia, dei legami personali e familiari, dell’attività professionale, dello stato della situazione amministrativa o ancora delle circostanze particolari addotte dall’interessato.

È quindi nell’interesse dello straniero fornire alla prefettura i documenti che consentano di accertare la sua effettiva situazione. Possono risultare utili, in particolare, i documenti comprovanti la residenza, quelli relativi alla vita familiare, i documenti professionali o ancora le informazioni relative alla scolarizzazione dei figli.

La mancata valutazione seria e approfondita della situazione personale può, a seconda delle circostanze, costituire un motivo che può essere invocato dinanzi al tribunale amministrativo.

In quali casi può essere disposta un’OQTF?

Il regime attuale è disciplinato principalmente dagli articoli L. 611-1 e seguenti del CESEDA.

L’articolo L. 611-1 prevede diverse situazioni in cui l’autorità amministrativa può obbligare uno straniero a lasciare il territorio francese. Il regime applicabile dipende quindi dal fondamento giuridico addotto dal prefetto e dalla situazione amministrativa dell’interessato.

È inoltre opportuno ricordare che alcune persone godono di una protezione particolare contro l’allontanamento. Ad esempio, l’articolo L. 611-3 del CESEDA prevede che uno straniero minorenne di diciotto anni non possa, in linea di principio, essere oggetto di un’OQTF.

L’analisi della legittimità di un provvedimento OQTF richiede quindi di verificare con precisione il fondamento giuridico indicato nel decreto prefettizio, nonché la situazione personale dello straniero alla data della decisione.

L’OQTF può essere accompagnata da un termine per la partenza volontaria

Quando viene emesso un provvedimento di espulsione (OQTF), l’amministrazione può concedere allo straniero un termine per la partenza volontaria.

In tal caso, l’interessato dispone di un termine per organizzare la propria partenza dalla Francia. È tuttavia necessario verificare con attenzione il regime contenzioso applicabile alla decisione, poiché le norme sono state modificate a partire dal 2024.

La legge n. 2024-42 del 26 gennaio 2024 ha profondamente riorganizzato il contenzioso relativo alle decisioni di allontanamento, con l’entrata in vigore del nuovo sistema contenzioso prevista per il 15 luglio 2024. L’articolo L. 614-1 del CESEDA prevede in particolare che l’OQTF, nonché, qualora ad esso accompagnate, le decisioni relative al soggiorno, al termine per la partenza volontaria e al divieto di rientro, possano essere impugnate dinanzi al tribunale amministrativo secondo la procedura applicabile.

È quindi fondamentale prendere in considerazione non solo la data dell’OQTF, ma anche il suo fondamento, le modalità di notifica e la situazione amministrativa dello straniero.

L’OQTF può essere emessa senza termine per la partenza volontaria

In determinate situazioni, il prefetto può decidere che lo straniero debba lasciare il territorio senza che gli venga concesso un termine per la partenza volontaria.

Questa situazione comporta conseguenze significative in materia di contenzioso.

Quando l’OQTF viene notificato per via amministrativa senza termine per la partenza volontaria, il termine per presentare ricorso è in particolare suscettibile di essere estremamente breve. Il regime previsto dal CESEDA e dal Codice di giustizia amministrativa prevede, in questo caso, un termine di quarantotto ore per impugnare l’OQTF e le decisioni che lo accompagnano.

Tale termine va distinto dalle altre procedure contenzioso-amministrative previste dal CESEDA. È quindi particolarmente rischioso ritenere che tutti gli OQTF godano dello stesso termine di ricorso.

Un’importante riforma del contenzioso relativo agli OQTF nel 2026

La normativa applicabile nel 2026 dovrà inoltre tenere conto delle modifiche intervenute nel giugno 2026.

Il decreto n. 2026-455 del 6 giugno 2026 ha, in particolare, adeguato alcune norme procedurali al fine di tenere conto dell’evoluzione del quadro europeo in materia di asilo e migrazione. Tali disposizioni hanno modificato il regime contenzioso applicabile ad alcuni provvedimenti di allontanamento (OQTF), in particolare quelli adottati ai sensi dell’articolo L. 611-1, comma 4, del CESEDA, in determinate situazioni connesse a una domanda di asilo.

Le norme applicabili ai ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo sono quindi oggi particolarmente complesse. Alcune procedure prevedono termini specifici e modalità di giudizio diverse a seconda della situazione dello straniero.

Tale evoluzione rende indispensabile esaminare il decreto prefettizio nella sua interezza prima di stabilire il termine per presentare ricorso.

Il ricorso contro un’OQTF

Lo straniero che intenda impugnare un’OQTF deve adire il tribunale amministrativo competente entro il termine previsto per la propria situazione.

Il ricorso può riguardare più decisioni qualora siano state adottate contemporaneamente: l’OQTF stessa, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, la decisione che nega un termine per la partenza volontaria, la designazione del paese di destinazione o ancora il divieto di rientro nel territorio francese.

L’articolo L. 614-1 del CESEDA disciplina attualmente tale coordinamento tra le diverse decisioni amministrative.

La procedura applicabile dipende, in particolare, dall’eventuale presenza di un provvedimento di arresti domiciliari o di un provvedimento di trattenimento, nonché dal fondamento giuridico dell’OQTF.

Quando uno straniero viene posto in trattenimento amministrativo, si applicano norme procedurali specifiche. Il CESEDA prevede, in particolare, procedure che consentono al tribunale amministrativo di pronunciarsi in tempi particolarmente brevi.

Quali argomenti si possono addurre contro un provvedimento di espulsione (OQTF)?

L’impugnazione di un’OQTF può basarsi su diversi motivi, che devono essere valutati alla luce della situazione specifica dello straniero.

In particolare, è possibile contestare la competenza dell’autore della decisione, la motivazione del provvedimento, la mancata valutazione specifica della situazione personale o un errore di diritto.

La violazione del diritto di essere ascoltato può essere invocata anche quando allo straniero non è stata effettivamente data la possibilità di presentare in modo efficace le proprie osservazioni.

È possibile invocare altri motivi derivanti dall’ignoranza delle disposizioni del CESEDA o delle convenzioni internazionali applicabili, in particolare quando l’allontanamento comporta una violazione sproporzionata della vita privata e familiare dell’interessato.

Il giudice amministrativo valuta quindi concretamente gli elementi contenuti nel fascicolo e le circostanze specifiche di ciascuna situazione.

Il divieto di rientro nel territorio francese

Un’OQTF può anche essere accompagnata da un divieto di rientro nel territorio francese (IRTF).

Tale provvedimento vieta allo straniero interessato di rientrare legalmente nel territorio francese per il periodo stabilito dall’amministrazione. Le relative modalità dipendono, in particolare, dalle circostanze in cui è stato emesso l’OQTF e dalla situazione dell’interessato.

Il CESEDA prevede, in particolare, norme specifiche nei casi in cui lo straniero sia rimasto illegalmente sul territorio oltre il termine previsto per la partenza volontaria o sia stato oggetto di un provvedimento di allontanamento immediato (OQTF). In determinati casi, il divieto di rientro può essere prorogato nei limiti previsti dal codice.

Anche l’IRTF deve quindi essere esaminata in sede di impugnazione del decreto prefettizio.

Perché è importante rivolgersi tempestivamente a un avvocato in caso di OQTF?

Un’OQTF è un provvedimento amministrativo di particolare rilevanza, che può avere conseguenze significative sulla situazione personale e familiare dello straniero.

La difficoltà risiede anche nei termini di ricorso, che possono essere estremamente brevi e variano a seconda della procedura applicabile. La riforma entrata in vigore nel 2024 e le nuove modifiche introdotte nel 2026 rendono ormai insufficiente una presentazione generica in cui si affermi che un’OQTF va sempre impugnata entro un determinato termine.

Non appena si riceve notifica del decreto prefettizio, è quindi opportuno individuare con precisione la natura del provvedimento, il suo fondamento giuridico, l’eventuale presenza di un termine per l’allontanamento volontario, le modalità di notifica e le eventuali misure complementari.

Un’analisi rapida consente inoltre di individuare eventuali vizi procedurali, errori di diritto, errori di valutazione o violazioni sproporzionate dei diritti dello straniero.

Far esaminare immediatamente un’OQTF

La giurisprudenza della Corte amministrativa d’appello di Nancy del 9 dicembre 2013 riveste ancora un particolare interesse per comprendere la portata del diritto di essere ascoltati, ma non è più sufficiente a descrivere il diritto positivo applicabile agli OQTF nel 2026.

L’attuale quadro giuridico deriva da una serie di testi e giurisprudenze più recenti, in particolare dalla ricodificazione del CESEDA, dalla legge del 26 gennaio 2024 relativa alla riforma del contenzioso in materia di stranieri e dalle modifiche normative intervenute nel giugno 2026.

In pratica, chiunque sia soggetto a un provvedimento OQTF deve quindi agire rapidamente. È necessario verificare senza indugio la regolarità della procedura, la motivazione della decisione, l’esame della propria situazione personale e il termine di ricorso applicabile, al fine di tutelare i propri diritti.

Lo studio legale CARREZ, con sede a Nizza, assiste i cittadini stranieri soggetti a un provvedimento di allontanamento (OQTF) ed è in grado di valutare la legittimità della decisione prefettizia, nonché le possibilità di ricorso dinanzi al tribunale amministrativo.